All’errore del Tempio nel far giocare sabato due squalificati nella gara di andata vinta per 4-2 del primo turno di Coppa Italia Eccellenza contro il Calangianus, si aggiunge ora l’altrettanto errore di quest’ultima società che, stando alle motivazioni del giudice sportivo, non ha accolto il reclamo ( omologando pertanto il risultato acquisito sul campo), per una procedura errata. Si riparte dunque dal punteggio dell’andata.
Ecco il dispositivo integrale della decisione del giudice sportivo
Gara del 26/ 8/2023 U.S. TEMPIO S.S.D.R.L. – F.B.C. CALANGIANUS 1905
Il Giudice Sportivo,
- vista la PEC inviata alle ore 12:13 del 28.08.2023 dalla A.S.D. F.B.C. Calanangianus 1905 con oggetto “ricorso sd fbc calangianus gara tempio calangianus del giorno 26.08.2023”;
- vista la successiva PEC inviata alle ore 12:28 del 28.08.2023 dalla stessa A.S.D. F.B.C. Calanangianus 1905
con oggetto “preannuncio ricorso fbc calangianu tempio calangianus coppa italia del 26.08.2023”; - visto il Comunicato Ufficiale n. 76/A della F.I.G.C. del 21 agosto 2023, trasmesso inoltre in allegato al C.U.
n° 10 del Comitato Regionale Sardegna LND del 24.08.2023, ai sensi del quale, in occasione delle gare di
Coppa Italia “organizzate dai Comitati Regionali della Lega Dilettanti” sono in vigore i termini abbreviati per i procedimenti presso il Giudice Sportivo; - rilevato che ai sensi del predetto C.U. n° 76/A, “il termine per presentare il preannuncio di ricorso,
unitamente al contributo e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato entro le ore 12.00 del giorno successivo allo svolgimento della gara” e che “il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria del Giudice Sportivo e trasmesso, ad opera del
ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 18.00 del giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara”; - rilevato che gli atti di ricorso, relativi alla gara “U.S. Tempio SSDRL – F.B.C. Calangianus 1905” del 26.08.2023,
sono stati depositati dalla ricorrente presso l’indirizzo PEC del Giudice Sportivo Regionale ampiamente oltre
i termini prescritti dal summenzionato C.U. 76/A; - osservato peraltro che le argomentazioni prodotte dalla F.B.C. Calangianus 1905 per mezzo di una terza PEC, inviata alle ore 12.58 del 28.08.2023 (e non notificata alla controparte) in cui si fa riferimento a un precedente invio in data 27.08.2023 del preannuncio di ricorso a un indirizzo errato, di fatto ammettono pacificamente e provano la sostanziale violazione dei termini previsti, la cui perentorietà è sancita dalle norme federali;
- cosiderato che tutti i predetti elementi rendono il ricorso evidentemente inammissibile e, pertanto,
precludono al Giudice il suo esame nel merito;
DICHIARA
l’inammissibilità del ricorso e omologa la gara “U.S. Tempio SSDRL – F.B.C. Calangianus 1905” col risultato di 4 – 2, come maturato sul campo.
Dispone l’incameramento del contributo.